IL MASSAGGIATORE CAPO BAGNINO: COS’E’ QUESTA FIGURA?
A seguito di alcune perplessità che si sono formate attorno a questa figura professionale, ecco alcune delucidazioni in proposito.
Fermo restando che, come sappiamo, la figura del massaggiatore olistico di per sé non possiede una normativa specifica a sua tutela, quella di “massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici” è un titolo maggiormente tutelato.
Il Massaggiatore capo bagnino, comunque, rientra nelle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (rif. normativo R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1.) , così come decretato dal Ministero per la Salute.
Chiarito questo, vediamo insieme nel dettaglio questa figura:
Il corso di Massaggiatore e Capo bagnino, della durata di 2 anni, da’ diritto ad una formazione professionale abilitante al massaggio di benessere ed all’idroterapia (per “bagnino”, infatti si intende un idroterapista, e non, come il termine porta a pensare, un professionista del salvamento). Le opportunità che il corso offre sono relative, ovviamente, all’ambito del benessere, dei massaggi terapeutici dietro prescrizione medica e dei centri termali.
Il corso, dal costo di circa 3.000 euro all’anno, prevede 500 ore annue di materie teorico/pratiche (anatomia, fisiologia, fisiopatologia, traumatologia, cure termali, crenoterapia, farmacologia, psicologia, diritto, massaggio, ecc) e 500 ore di tirocinio spartite nei due anni.
Un Massaggiatore e Capo Bagnino può, volendo, aprire un proprio studio tramite semplice DIAP (Dichiarazione Inizio Attività Produttive) o SCIA che sta sostituendo la precedente; e lavorare in autonomia per quanto riguarda il benessere e i massaggi terapeutici. Se volesse, invece, utilizzare elettromedicali, dovrebbe richiedere permesso all’ASL di competenza ed essere seguito da una direzione sanitaria competente.La tecar è una delle tipologie di terapie che può svolgere con macchinari, ma solo se il corso svolto abilita al suo utilizzo. Si può, logicamente, trovare impiego anche presso strutture idroterapiche, centri termali o sportivi.
Un professionista di questo settore può, dunque, fare massoterapia ed occuparsi, a livello di benessere fisico, di tutto ciò che non è riservato alle professioni sanitarie (ad esempio trattare patologie di origine neurologica, cardiaca, infiammatoria etc. che sono atti riservati esclusivamente alla professione sanitaria del fisioterapista).
Nella speranza di essere stati sufficientemente esaurienti, rimaniamo a disposizione per eventuali altre informazioni.
Purtroppo sto notando che su questa pagina sono state divulgate informazioni inesatte riguardo la figura di MCB!!!La figura in questione facente parte delle professioni sanitarie riconosciute non ha niente a che fare con l’operatore olistico ed è un massoterapista ma non un massofisioterapista…quindi, sarebbe meglio che prima di scrivere inesattezze vi informaste come si deve…
verissimo, l’articolo era molto datato quindi oggi 30 Maggio 2017 abbiamo apportato delle modifiche. Grazie della segnalazione.
Frequentando un Corso per MCB sottolineo l’imprecisione: l’MCB può:
Può lavorare in strutture Pubbliche o Convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale o con il Sistema Sanitario Regionale (come peraltro evidenziato nella Declaratoria del Massaggiatore Capo-Bagnino degli stabilimenti idroterapici pubblicata dalla Commissione Europea – Fonte Ministero della Salute )
Non può effettuare diagnosi
Può eseguire massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano (R.D. 1934/1928)
Può aprire una propria attività in un “Gabinetto Massoterapico” previa Comunicazione S.C.I.A. al Comune
Può effettuare prestazioni sanitarie con prescrizione medica, in autonomia, finalizzate al recupero funzionale: massoterapia, idroterapia, balneoterapia, elettroterapia, idrologia anche con l’ausilio di elettromedicali, su prescrizione del fisiatra o dell’ortopedico, consapevole di non poter compiere atti riservati ai professionisti sanitari fra cui il fisioterapista, il fisiatra e l’ortopedico, come indicato dal Ministero della Salute con lettera del 22/01/2010.
LE PRESTAZIONI SANITARIE SONO ESENTI IVA ai sensi del dell’Art.10 DPR 633/72)
In AUTONOMIA, SENZA PRESCRIZIONE MEDICA, può praticare massaggio igienico del Benessere, estetico e Sportivo.
Si tratta di una figura che opera in AMBITO SANITARIO ed è normata da una legge dello Stato.
Cordialità
Diplomi (Arti Sanitarie Ausiliarie):
1) Massaggiatore Estetico (2 anni)
2) Massaggiatore Sportivo (2 anni)
3) MCB e degli stab. Idrot. ( 2 anni)
4) Massoterapista (3 anni)
5) Massofisioterapista (3 anni)
Lauree (Arte Sanitaria):
Fisioterapista (3 anni)
Fisioterapista (5 anni: 3+ 2)
Il Massaggiatore Capo Bagnino (MCB), nell’eseguire la sua professione fa massoterapia (cioè terapia del massaggio) per il benessere fisico (e non per la riabilitatazione conseguente a traumi o patologie, come fa il Fisioterapista), ma non è un Massoterapista.
Allo stesso modo un Ottico che non sia anche Optometrista, quando controlla la miopia al paziente esegue una visita Ootometrica, ma non è un Optometrista.
Salve, mi permetto di segnalare alla Vs attenzione l’inesattezza delle informazioni date a proposito della figura professionale. Invito a visitare il sito http://www.massoterapisti.org, associazione di categoria.
Con l’occasione faccio i miei complimenti per l’utilità del Vs lavoro.